Commissari di concorso: incompatibilità

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Il TAR del Lazio si trova a dover sindacare un concorso pubblico e a precisare varie regole e principi in merito alle ragioni di incompatibilità dei commissari, al funzionamento del collegio perfetto, alle modalità di svolgimento dei test informatizzati ed alla sufficienza della valutazione numerica. Sentenza del TAR Lazio Roma sez. III bis, 3 luglio 2019, n. 8670.

Massima

Sono illegittime le operazioni di un concorso pubblico ove risulti che della commissione esaminatrice abbia fatto parte un componente che, al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, risulta essere il sindaco di un Comune, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 9, comma 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. In tal caso, tutte le attività svolte dalla commissione, che è un collegio perfetto, sono invalide: in ogni momento in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati devono essere presenti tutti i componenti senza situazioni di incompatibilità.

Fatto

La ricorrente impugna gli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici nonché gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice, di predisposizione di quadri di riferimento (criteri) e i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.

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