Co.co.co., stretta anti-furbetti

Fonte: Italia Oggi

Una mini-spending review nel lavoro pubblico. Con un taglio alle auto blu e alle consulenze e la stretta sulle false collaborazioni, che nascondono veri rapporti di lavoro subordinato, e un ritorno al passato per la mobilità, che torna facoltativa. Un anno in più (fino a fine 2015) per ottenere il riconoscimento della maturazione dei requisiti pensionistici e accedere al pensionamento. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, diviene operativo il dl 101/2013, che contiene riforme concernenti il lavoro e l’organizzazione pubblica (si veda ItaliaOggi del 31/8/2013).Meno auto blu. Passa dal 21 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine finale del periodo nel quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 228/2012 è vietato alle amministrazioni pubbliche acquistare o acquisire in locazione nuove autovetture. Inoltre, se le amministrazioni non forniranno i dati per il censimento permanente delle vetture di servizio, non potranno effettuare spese di ammontare superiore all’80% del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. I dirigenti che violino i precetti visti sopra saranno chiamati a responsabilità erariale e dirigenziale.Tagli a consulenze e studi. Ennesimo tentativo di mettere sotto controllo e ridurre la spesa per attività lavorative di soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche. Il dl 101/2013 impone di tagliare di un ulteriore 10% la spesa per consulenze e studi, che già le amministrazioni avrebbero dovuto tagliare dell’80% rispetto alla spesa del 2009. Usare il condizionale è d’obbligo, perché sia i dati della banca dati PerlaPa, sia il Conto del personale, hanno rivelato che nel 2011, primo anno di applicazione della riduzione sul 2009 imposta dal dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, la spesa per consulenze esterne è rimasta identica a quella degli anni 2009 e 2010.Allo scopo di permettere un maggiore controllo, il dl 101/2013 impone di modificare i bilanci e prevedere le spese per consulenze e studi in un capitolo unico, per evidenziare meglio il rispetto dei precetti fissati. Restano salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari.Collaborazioni sotto tiro. Anche le collaborazioni coordinate e continuative vengono prese di mira, per evitare che si utilizzino per nascondere veri e propri rapporti di lavoro subordinato, sotto falso nome. Si impone, dunque, alle amministrazioni di includere anche le collaborazioni nel rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno e alla Funzione pubblica.Soprattutto, fermo restando il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si estende la sanzione della nullità dei contratti, se adottati in violazione delle regole, e della responsabilità erariale e dirigenziale prevista per violazione della disciplina del rapporto di lavoro flessibile.Prepensionamenti ed eccedenze. Il dl 101/2013 conferma che è il pensionamento secondo le regole ante riforma-Fornero la strada principale per assorbire le eccedenze nel lavoro pubblico.Pertanto, si modifica il termine inizialmente indicato dal dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, per ottenere il riconoscimento della maturazione dei requisiti pensionistici e accedere al pensionamento: il termine si sposta dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.Il decreto impone in maniera più chiara alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro col personale che maturi i requisiti pensionistici. E conferma che le cessazioni per mobilità non possono essere considerate come risparmi ai fini delle nuove assunzioniSi specifica, ancora, che i posti connessi a unità di lavoro considerate in eccedenza non possono più essere ripristinati.Mobilità tra pubbliche amministrazioni. Il decreto corregge la stortura introdotta dalla riforma-Brunetta sulla mobilità volontaria, che era stata configurata come presupposto necessario per effettuare assunzioni. La mobilità torna a essere facoltativa e il nuovo testo dell’articolo 30 elimina ogni residuo dubbio circa la permanenza del potere del datore di lavoro di dare il nulla osta al trasferimento.Mobilità tra società partecipate. Una novità interessante è l’introduzione della mobilità, intesa come trasferimento del personale mediante cessione del contratto, tra società partecipate.Quelle appartenenti alla medesima amministrazione detentrice del patrimonio, potranno, sulla base di accordi tra loro promossi dall’ente dominus, trasferire tra esse il personale. Il decreto chiarisce che i dipendenti delle partecipate non potranno, però, essere trasferiti verso gli uffici dell’ente proprietario.Nel caso in cui le società risultino in difficoltà economiche o denuncino una spesa di personale superiore al 50%, previa consultazione sindacale, dovranno avviare questo nuovo tipo di mobilità e per favorire la ricollocazione dei lavoratori, i trasferimenti in questo caso possono avvenire anche tra società partecipate da enti diversi, sia in ambito regionale, sia extra regionale, sulla base di specifici accordi.

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