Bocciata la spending review

Fonte: Italia Oggi

Non basta la sola legge sulla spending review per lasciare a casa un dirigente a tempo determinato.

Il dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella parte in cui avvia per le amministrazioni pubbliche la possibilità di ridurre il costo del lavoro, mediante la revisione delle dotazioni organiche che conduce anche alla risoluzione dei rapporti di lavoro, subisce un brusco stop dall’ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, del 22 aprile 2013, 4.47708/13.

Il giudice del lavoro romano ha accolto il ricorso presentato da una dirigente a tempo determinato (difeso dall’avvocato Luca Pardo dello studio Coccia, De Angelis Pardo e Associati), operante presso la Presidenza del consiglio dei ministri, nei confronti della quale era stato disposto un provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale, fondato esclusivamente sull’applicazione della spending review. La Presidenza del consiglio aveva avviato il processo di riduzione del costo del lavoro e della dotazione organica partendo, secondo una logica del tutto comprensibile, dai rapporti di lavoro flessibili, non sorretti dall’aspettativa della continuità.

L’interessata, tuttavia, ha chiesto tutela al giudice del lavoro, considerando in ogni caso leso il diritto alla permanenza in servizio, quanto meno fino alla durata dell’incarico, facendo leva sul principio di continuità dell’azione amministrativa, evidenziato dalla Corte costituzionale con la giurisprudenza che si è consolidata a partire dalla sentenza 103/2007, secondo la quale non sono costituzionalmente legittime norme di legge che cagionino la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali.

Per quanto fondata sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica che costituiscono la ratio della spending review, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, ancorché a tempo determinato, secondo il giudice del lavoro, alla luce della giurisprudenza della Consulta, si pone in contrasto con gli articoli 97 e 98 della Costituzione, alla luce dei quali occorre in ogni caso interpretare ed applicare il dl 35/2012. Esso, infatti, secondo l’ordinanza, ha finito per determinare «una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito», finendo così per violare «in carenza di garanzie procedimentali, i principi costituzionali di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa».

Insomma, le cautele contro lo spoil system, costituzionalmente discendenti dal principio di buon andamento e di continuità amministrativa, valgono sia per i dirigenti di ruolo sia per i dirigenti con incarico a tempo determinato. Infatti, secondo il giudice del lavoro romano «la revoca dell’incarico dirigenziale, anche nei confronti di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, come nel caso di specie, deve avvenire soltanto dopo che sia assicurato un necessario procedimento di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni per le quali ritenga di non poter consentire la prosecuzione dell’incarico e il dirigente possa far valere il proprio diritto di difesa».

Insomma, secondo il giudice del lavoro, esigenze di contenimento della spesa pubblica, seppur manifestate espressamente dalla legge, da sole non possono giustificare un licenziamento prima della scadenza. Occorre che il datore di lavoro pubblico evidenzi, in via preventiva, quali motivi impediscano la prosecuzione del rapporto, così che il destinatario della revoca anticipata possa controdedurre allo scopo di evitare detta revoca, in particolare evidenziando «i risultati raggiunti in relazione alle previsioni del contratto individuale stipulato». Indirettamente, l’ordinanza sancisce che la risoluzione anticipata degli incarichi dirigenziali deve privilegiare motivazioni inerenti le capacità ed i risultati dimostrati, alla luce dei sistemi di valutazione vigenti, che dunque risultano ancor più strategici ed essenziali.

L’ordinanza ha di conseguenza ordinato il reintegro della dirigente licenziata, fino alla scadenza dell’incarico inizialmente previsto. E la Presidenza del consiglio dei ministri dovrà far convivere la dirigente con l’altro dirigente che, a seguito della revoca, era stato nel frattempo assunto. In barba alla spending review, che nel caso di specie ha determinato un raddoppio della spesa, invece del suo contenimento.

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