Atti «trasparenti» online con cautele sulla privacy

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’accessibilità totale delle informazioni sull’organizzazione e l’attività delle Pa è lo strumento che garantisce la piena trasparenza e che consente forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il Dlgs approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione) ricompone tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell’attività delle amministrazioni, inserendo molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Un profilo rilevante della nuova normativa si incontra all’articolo 4, sui limiti alla trasparenza, che non solo pone dei paletti alla gestione degli atti soggetti a pubblicazione, ma fornisce anche importanti indicazioni sul trattamento delle informazioni più delicate.

A fronte di una gestione informatizzata che deve consentire la più ampia e facile accessibilità a dati e documenti, la nuova normativa prevede che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici non può mai essere negata dove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali.
Le Pa devono provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.
Le generalità di un soggetto percettore di un sussidio sociale potranno essere riportate con cautele (es.
con le sole iniziali del nome e del cognome associate ad un codice identificativo, come richiesto anche dall’articolo 26), mentre dati con finalità operative (come il codice Iban del fornitore) andranno stralciati.
La corretta gestione delle informazioni ai fini della pubblicazione assume rilevanza anche per la nuova disposizione (articolo 5) che prevede l’«accesso civico»; l’obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazioni sulla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione «Amministrazione trasparente», che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca.
Le amministrazioni devono adottare (articolo 10) un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare attuazione alle previsioni del decreto.
Il programma va integrato con il piano anticorruzione e correlato con il piano della performance
In questa prospettiva, il responsabile della trasparenza che l’amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione e della corruzione.

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