Assunzioni, voucher sterilizzati

Fonte: Italia Oggi

I limiti alle assunzioni a tempo determinato negli Enti locali per l’anno 2012 continuano ad essere caratterizzate da aspetti critici in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dell’istituto del così detto lavoro accessorio compensato con i voucher.

Sin dalla prima stesura il comma 28 dell’art. 9 del dl 78/2010 prevede la limitazione del 50% della spesa del 2009, tra l’altro, anche per la spesa per lavoro accessorio «… di cui all’art. 70, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni…».

Tale previsione presenta due problemi di ordine tecnico, oltre a problematiche di carattere politico-amministrativo.

Ma andiamo con ordine.

La disciplina del lavoro accessorio è stata estesa agli enti locali con la legge finanziaria 2010, legge 191/2009.

Orbene gli enti locali non possono avere una spesa a questo titolo nell’anno 2009 e pertanto non posseggono il termine di paragone indicato dal legislatore e men che meno il termine può essere rinvenuto nella media del triennio 2007-2009.

Ma vi è di più. Il legislatore nella lettera della norma limita il riferimento al lavoro accessorio utilizzato dagli Enti locali riferendosi espressamente alla lett. d) del comma 1 dell’art.70 del dlgs n. 276/2003, relativa all’utilizzo dell’istituto per funzioni connesse a «manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli di emergenza o di solidarietà».

A rigore l’attivazione dell’istituto, in ambiti diversi da quello della lett. d), non soggiace alla limitazione del 50%, facendo i conti solo con il limite della riduzione programmata della spesa di personale.

Per porre fine all’inesattezza normativa basterebbe, in verità con qualche aggiustamento, estendere al settore sociale, oltre che alla polizia locale e al personale educativo e scolastico degli enti locali, la deroga prevista per quei settori per il 2012 (art. 6-bis, legge 4/2/2012 n. 14).

Ciò appare in linea con quanto previsto da ultimo con la legge n. 44 del 26/4/2012 di conversione del dl 2/3/2012 n. 16 (cosiddetto decreto di semplificazione fiscale) dove è prevista un’ulteriore deroga all’applicazione del comma 28, art. 9 dl 78/2010. Infatti a decorrere dall’anno 2013 gli enti locali possano superare il limite del 50% della spesa dell’anno 2009 per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non debba essere comunque superiore a quella totale sostenuta nel 2009 per le stesse tipologie di assunzioni di lavoro flessibile.

In tal modo anche l’utilizzo dell’istituto del lavoro accessorio, per progetti di integrazione sociale e lavorativa di soggetti in stato di bisogno attivati da diversi enti locali, potrebbe essere esonerato, dal rispetto del limite del 50% e utilizzato in tutti gli ambiti previsti dall’art. 70.

I Comuni ne trarrebbero giovamento nell’ambito delle funzioni proprie attinenti i servizi alla persona e comunità, dove il principio di sussidiarietà sprigiona tutta la sua forza e la flessibilità del lavoro diventa un deterrente importante per evitare forme di degenerazione sociale.

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