Assunzioni, i nuovi limiti aspettano il Dpcm

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Il decreto legge 95/2012 è intervenuto nuovamente in tema di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Agli enti locali, in particolare, non si applicano direttamente le disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche contenute nell’articolo 2, che valgono per le amministrazioni centrali. L’articolo 16, comma 8, prevede infatti che con Dpcm da emanare entro il 31 dicembre 2012, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, saranno stabiliti i parametri di virtuosità per determinare le dotazioni organiche degli enti locali, in base al rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente. Dopo l’emanazione del decreto, gli enti collocati a un livello superiore del 20% rispetto alla media non potranno effettuare assunzioni; mentre gli enti collocati a un livello superiore del 40% applicheranno le speciali misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero disciplinate dall’articolo 2.
Resta dunque immutato il quadro delle disposizioni che regolano il contenimento della spesa di personale e le possibilità assunzionali negli enti locali. Per le assunzioni, l’articolo 14, comma 7, sancisce un orientamento interpretativo consolidato in merito alla qualificazione delle cessazioni dal servizio per mobilità, che non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

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