Assunzioni, certificato addio

Fonte: Italia Oggi

L’obbligo di presentare la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego all’atto dell’assunzione è stato abolito dall’art. 42 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. Lo ha ricordato il ministero dell’istruzione con la prot. n. 1878 del 30 agosto 2013. Il provvedimento reca le istruzioni e le indicazioni operative per le supplenze, ma la cancellazione dell’obbligo vale anche per i docenti neoimmessi in ruolo. L’amministrazione ha ricordato, inoltre, che la rinuncia alla nomina o l’abbandono del lavoro comporta sanzioni; il part time è previsto ma è soggetto ad alcune condizioni; la precedenza nella scelta della sede è anch’essa soggetta a limitazioni. Ecco qualche dettaglio in più.La rinunciaGli aspiranti che all’atto della presentazione della proposta di lavoro dovessero rinunciarvi o dovessero risultare assenti, perderanno il diritto a ricevere ulteriori proposte derivanti dallo scorrimento della graduatoria a esaurimento della classe di concorso o posto di riferimento.La supplenzaQualora, dopo l’accettazione l’interessato non prenda servizio presso la scuola di riferimento, la sanzione prevista dall’ordinamento è la perdita della possibilità di ottenere proposte di lavoro sia dalle graduatorie a esaurimento che da quelle di istituto, limitatamente alla classe di concorso o al posto di riferimento. Per esempio, se un docente viene assunto sulla classe di concorso A043 e non si presenta a scuola ingiustificatamente, perde il diritto alla supplenza già ottenuta e decade anche dal diritto di riceverne altre dai dirigenti scolastici. Sempre però nella classe di concorso A043. Per le altre classi di concorso tutto resta come prima.L’abbandono fa perdere tuttoNel caso in cui il supplente prenda servizio e poi, senza giustificato motivo, dovesse ritenere di non andare più a scuola, oltre alla supplenza perderà il diritto a ricevere proposte di lavoro per tutte le classi di concorso o per tutti i posti per i quali risulta incluso sia nelle graduatorie a esaurimento che in quelle di istituto.Le sanzioni per un annoE’ bene precisare che le sanzioni derivanti dalla rinuncia, dalla mancata presa di servizio e dall’abbandono del servizio valgono solo per la durata del corrente anno scolastico. Dal prossimo anno, dunque, gli interessati che sono stati sanzionati o lo saranno nel corso dell’anno, rientreranno nel pieno possesso di tutti i loro diritti. Sia per quanto riguarda le graduatorie a esaurimento che per le graduatorie di istituto.Il part timeL’amministrazione ha ricordato, inoltre, che anche per le assunzioni a tempo determinato vige la facoltà, per l’interessato, di chiedere il part time. A questo proposito, il ministero ha chiarito che nel contratto bisognerà indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro. E in ogni caso l’adozione del tempo parziale dovrà garantire l’unicità del docente nei rispettivi insegnamenti. RiservistiAnche quest’anno l’amministrazione ha recepito il criterio di individuazione degli aventi titolo alla riserva dei posti indicato dalla Corte di cassazione. In particolare, il ministero ha ricordato che oltre agli invalidi, ne hanno titolo anche gli orfani per lavoro o le vittime del terrorismo. E sebbene rinviando ad altra normativa, ha chiarito che le assunzioni dei riservisti vanno effettuate senza tenere contro delle fasce, come se si trattasse di un’unica graduatoria.Le precedenzePer quanto concerne la precedenza nell’assegnazione della sede prevista dalla legge 104/92 per i portatori di handicap e chi li assiste, il ministero ha spiegato che i criteri da adottare sono diversi a seconda se si tratti di handicap personale o assistenza. Nel primo caso la precedenza assume rilievo su tutte le sedi disponibili. Nel caso degli assistenti, invece, il diritto di precedenza ha valore solo per il comune di residenza del disabile da assistere o, in mancanza, nel comune più vicino.Ore eccedentiQuanto agli spezzoni fino a 6 ore, il dicastero di viale Trastevere si è conformato alla prassi in uso, secondo la quale, tali spezzoni devono essere utilizzati dai dirigenti scolastici per garantire il completamento ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica. E qualora non ve ne fosse bisogno dovranno essere proposti ai docenti interni a titolo di lavoro supplementare: prima agli insegnanti di ruolo e poi ai supplenti. Se anche in questo modo non sarà possibile individuare un docente interessato ad occuparsene, il dirigente dovrà scorrere la graduatoria di istituto e assegnare lo spezzone a supplenza. L’amministrazione ha chiarito che questa procedura vale solo per gli spezzoni che nascono tali già in organico. Per quelli che dovessero venire fuori da frazionamenti di cattedre dovuti a part time o altre operazioni, invece, bisognerà procedere direttamente con lo scorrimento della graduatoria di istituto così da assegnare la frazione di cattedra disponibile direttamente a supplenza.

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