ARAN sui permessi per lutto: quale disciplina nei confronti del convivente?

Orientamento Applicativo ARAN del 24/05/2016, n.1836:

DOMANDA

Ai fini dell’applicazione della disciplina dei permessi per lutto, di cui all’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995 ed all’art.18, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come deve essere inteso il riferimento, contenuto in tale ultima clausola contrattale, al “convivente” quale possibile beneficiario dei suddetti permessi?

RISPOSTA

L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che il riferimento al “convivente” contenuto nell’art.18 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’individuazione delle situazioni legittimanti la fruizione dei permessi per lutto, non debba essere inteso solo in senso stretto, come concernente cioè la sola fattispecie del compagno/compagna conviventi more uxorio con il dipendete, ma in senso ampio, nel senso di ricomprendervi anche i casi di convivenza di un qualsiasi componente la famiglia anagrafica del dipendente stesso.

Tale lettura interpretativa estensiva trova la sua motivazione nella circostanza che la disciplina del citato art.18 del CCNL del 14.9.2000 si muove sempre nella cornice legale dell’art.4, comma 1, della Legge n.53/2000, pur facendo salva sotto il profilo contenutistico la regolamentazione negoziale di miglior favore.

Proprio, l’art.18 del CCNL del 14.9.2000, infatti, sulla base della citata Legge n.53/2000, ha introdotto, tra quelle legittimanti i permessi per lutto, anche l’ipotesi del decesso del “convivente”.

Pertanto, ai fini della definizione contenutistica della nozione di “convivente” non possono non acquistare particolare rilievo le indicazioni contenute nel D.M.n.278/2000.

Infatti, l’art.1 del suddetto D.M.278/2000, nel definire i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, laddove la legge fa riferimento espresso al decesso (o alla grave infermità) del convivente, prende in considerazione, invece, il decesso di “…. di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.”.

Proprio tale diversa indicazione non può non essere intesa nel senso di un sostanziale ampliamento della casistica delle situazioni legittimanti i permessi per lutto, che viene allargata dal convivente more uxorio a qualunque soggetto faccia parte della famiglia anagrafica del lavoratore o della lavoratrice, secondo la definizione dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 1989.

Per i problemi di documentazione si farà riferimento alle certificazioni rilasciate all’ufficio anagrafe del comune di residenza.

Su tali aspetti, peraltro, maggiori e più precise indicazioni potranno essere fornite solo dai soggetti pubblici istituzionalmente competenti per l’interpretazione delle norme di legge concernenti tale particolare materia.

Queste indicazioni potrebbero essere, eventualmente, modificate o superate per effetto delle innovazioni legislative in materia attualmente in fase di predisposizione ed approvazione.

 

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