Anticorruzione: Sospensione della trasmissione alla Civit delle informazioni pubblicate nei siti web istituzionali delle pa

L’art. 1, comma 27, della legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede la trasmissione in via telematica alla Commissione delle informazioni pubblicate, ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima legge, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
In considerazione di quanto sopra la Commissione, in attesa di definire le modalità di invio delle suddette informazioni e nella prospettiva di avvalersi delle banche dati centralizzate già istituite presso altre amministrazioni, al fine di evitare duplicazioni, invita le Amministrazioni a sospendere la trasmissione delle informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 della legge n. 190/2012 fino alla pubblicazione sul sito di specifiche indicazione da parte della Commissione.
La Commissione invita, altresì, le amministrazioni a trasmettere soltanto al Dipartimento della funzione pubblica i piani di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, in quanto, per evitare duplicazioni di adempimenti alle pubbliche amministrazioni, sono in corso contatti con il suddetto Dipartimento per la condivisione delle informazioni in materia.

(FONTE: Civit)

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