Accesso civico generalizzato applicato all’ostensione dei fogli di presenza di un collega di lavoro

Approfondimento di L. Boiero

Dalla lettura di una recente decisione del TAR Campania – sentenza n. 5901/2017 – si evince che un dipendente della Regione aveva  chiesto ad una  società  di acquisire documenti ed informazioni concernenti la presenza sul luogo di lavoro – nel periodo compreso tra l’1.1.2017 e la data della istanza (17.2.2017) – di un  impiegato direttivo con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso una società partecipata pubblica assoggettata alla direzione e al controllo della Regione Campania (Socio Unico). Specificatamente, il ricorrente aveva  chiesto alla detta società di accedere ai dati ed ai fogli di presenza e/o a corrispondenti strumenti, anche informatici, di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, in quanto atti pubblici, riferiti al lavoratore  nel suddetto arco temporale.

La richiesta di accesso era  stata formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016.
Con il provvedimento impugnato  innanzi  al TAR,  la società datore di lavoro del dipendente,  aveva  negato l’accesso richiesto. Avverso il detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso deducendo una serie di motivazioni.
Per la parte che qui interessa,  è  stata dedotta la violazione degli artt. 5 e 5 bis e 16 della d. lgs. 33/2013, in quanto, a parere del  il ricorrente,  ogni pubblica amministrazione (alla quale deve essere assimilata una società in controllo pubblico) deve pubblicare “i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, dati questi che sul sito della società resistente non risultavano  pubblicati.

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